Indennità di maternità

Le madri lavoratrici hanno diritto all’indennità di maternità (IMat) per le prime 14 settimane, vale a dire 98 giorni dopo la nascita del figlio. L’indennità di maternità ammonta all’80 % del reddito da attività lucrativa che la madre ha percepito immediatamente prima del parto, tuttavia non oltre CHF 220 al giorno.

Quando sussiste il diritto all’indennità di maternità?

Alla nascita del figlio la madre ha diritto all’indennità di maternità se

  • è una lavoratrice salariata o
  • una lavoratriceindipendente; oppure
  • collabora all’interno della ditta del coniuge, della famiglia o del partner convivente e riceve un salario in contanti; oppure
  • è disoccupata e riscuote già un'indennità giornaliera di assicurazione contro la disoccupazione o presenta un sufficiente periodo di contributi ai sensi della legge sulla disoccupazione; oppure
  • è invalida al lavoro a causa di malattia, infortunio o invalidità e pertanto percepisce prestazioni di previdenza sociale o assicurazione privata, se calcolate su un precedente salario; oppure
  • intrattiene un rapporto di lavoro valido, senza tuttavia percepire salario o diaria poiché il diritto è esaurito.

Se viene ripresa l’attività lucrativa prima dello scadere dei 98 giorni, il diritto si estingue il primo giorno di lavoro.

Qual è la procedura di richiesta dell’indennità di maternità?

Si deve compilare la richiesta di indennità di maternità e consegnarla al datore di lavoro attuale o, in caso di disoccupazione, all’ultimo datore di lavoro, affinché compili la Parte B del modulo e inoltri la richiesta alla rispettiva cassa di compensazione. Se durante il congedo di maternità si continua a percepire il salario, l’indennità di maternità viene sostanzialmente trasferita al datore di lavoro. In assenza di una continuazione del pagamento del salario, l’indennità di maternità viene immediatamente versata mensilmente direttamente alla lavoratrice.

È impiegata presso più datori di lavoro?

Se prima del parto la lavoratrice ha esercitato più attività lucrative, è comunque competente una cassa di compensazione (possibilità di scelta). La richiesta deve essere presentata a una sola cassa di compensazione corredata del “Foglio integrativo”. Se la lavoratrice dipendente svolge anche attività indipendente, è di norma competente la cassa di compensazione presso cui vengono versati i contributi.

È impiegata nel cantone di Ginevra?

Se al momento del parto la lavoratrice era impiegata nel cantone di Ginevra, per le prime 16 settimane dopo la nascita del figlio ha diritto a un’indennità di maternità integrativa. L’indennità di maternità ammonta all’80 % del reddito medio da attività lucrativa che la madre ha percepito immediatamente prima del parto, tuttavia con un minimo di CHF 69.00 e un massimo di CHF 329.60 al giorno. L’indennità di maternità federale viene conformemente integrata. Per l'affermazione dell’indennità di maternità cantonale non è necessario presentare una domanda separata. Nella Parte B della domanda ordinaria deve essere tuttavia indicato il cantone di lavoro.

Si ha diritto a un prolungamento del versamento dell’indennità di maternità, se il neonato deve rimanere per un lungo periodo in ospedale?

Il diritto all’indennità può essere prolungato, se il bambino, nato dopo il 1° luglio 2021, deve rimanere in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto. La durata del diritto è prolungata per il numero di giorni di ospedale, ma al massimo di 56 giorni. Il diritto a un prolungamento sus­siste se al termine del congedo di maternità la madre riprende un’attività lucrativa. A tal fine, nel modulo di richiesta bisogna indicare la durata della degenza in ospedale, allegare un certificato medico e fornire il giustifica­tivo necessario sulla prosecuzione dell’attività lucrativa. Tale diritto sussiste inoltre se la madre beneficia di prestazioni dell’assicurazione contro la di­soccupazione, a condizione che alla nascita non siano ancora state esaurite le indennità giornaliere e che non sia scaduto il termine quadro.

Si ha diritto a un prolungamento del congedo di maternità, se l’altro genitore (padre o moglie della madre) muore?

Il diritto al congedo di maternità può essere prolungato, se l’altro genitore (padre o moglie della madre) muore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Il congedo può essere fruito in una sola volta oppure in singoli giorni o blocchi settimanali. Il diritto al congedo è prolungato al massimo di dieci giorni lavorativi (14 indennità giornaliere), che devono essere presi nei sei mesi successivi al decesso. Il congedo di maternità di 14 settimane e l’eventuale prolungamento del congedo in seguito alla degenza ospedaliera prolungata del neonato prevalgono su questo diritto.

Il diritto al prolungamento del congedo non si estingue, se la madre riprende l’attività lucrativa. Per contro, si estingue in caso di decesso della madre o del figlio in questione o allo scadere del termine quadro di sei mesi.

Per far valere tale diritto va utilizzato il modulo 318.739 - Richiesta di estensione delle indennità in caso di decesso di un genitore.

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Informazioni di approfondimento

Ultima modifica 20.02.2024

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