Indennità di assistenza

I genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per occuparsi di un figlio minorenne con gravi problemi di salute in seguito a una malattia o a un infortunio avranno la possibilità di prendere un congedo di 14 settimane.

Può presentare una domanda corrispondente tramite il suo attuale datore di lavoro. Se è disoccupato, può presentare la domanda corrispondente direttamente alla cassa di compensazione del suo ultimo datore di lavoro.

Quando si ha diritto all’indennità di assistenza?

Il genitore ha diritto all’indennità di assistenza, se:

  • ha un figlio con gravi problemi di salute e
  • interrompe l’attività lucrativa per assisterlo.

Inoltre, in quel momento deve adempiere una delle seguenti condizioni:

  • esercitare un’attività lucrativa salariata o
  • esercitare un’attività lucrativa indipendente; o
  • collaborare nell’azienda del coniuge, della famiglia o del concubino percependo un salario in contanti; o
  • essere disoccupato e ricevere già un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione; o
  • essere incapace al lavoro in seguito a malattia, infortunio o invalidità e per questo motivo ricevere un’indennità giornaliera di un’assicurazione sociale o di un’assicurazione privata, a condizione che questa indennità sia calcolata sulla base di un precedente salario; o
  • disporre di un contratto di lavoro valido, pur avendo esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o a indennità giornaliere.

Quando un figlio è considerato avere gravi problemi di salute?

Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

  • si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica;
  • il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile, oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o oppure del decesso;
  • sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
  • almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

I gravi problemi di salute vanno distinti da malattie e infortuni di poco conto: i primi richiedono un’assistenza intensiva da parte dei genitori.

I genitori possono usufruire del congedo per familiari assistenti anche in casi di lieve entità (art. 329h del Codice delle obbligazioni). In questo caso, il congedo ammonta al massimo a tre giorni per evento, per un massimo di dieci giorni all’anno. Durante il congedo, il datore di lavoro continua a pagare il salario.

In cosa consiste il congedo di assistenza?

Il congedo di assistenza consiste in 14 settimane al massimo, durante le quali sono versate 98 indennità giornaliere.

Il congedo di assistenza può essere fruito in una sola volta o in singoli giorni. Il numero di giorni di congedo effettivi è determinato in funzione del grado d’occupazione. I genitori sono liberi di decidere se e come ripartirsi il congedo tra loro; in caso di mancato accordo, esso è suddiviso a metà per ciascuno. Se entrambi i genitori decidono di usufruire del congedo simultaneamente, essi possono riscuotere l’indennità per il medesimo giorno.

Una ricaduta insorta dopo un lungo periodo asintomatico è riconosciuta come nuovo evento e dà diritto a un nuovo congedo di assistenza.

Quando inizia e quando si estingue il diritto all’indennità di assistenza?

Il diritto all’indennità di assistenza inizia il giorno in cui il genitore in questione interrompe l’attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute. Il termine quadro di 18 mesi decorre dal giorno per il quale il primo dei due genitori riceve un’indennità giornaliera.

Il diritto all’indennità di assistenza si estingue al più tardi 18 mesi dopo la riscossione della prima indennità giornaliera (termine quadro). Si estingue prima della scadenza di questo termine, se sono state riscosse le 98 indennità giornaliere previste come limite massimo.

Il diritto si estingue prima se il figlio non ha più gravi problemi di salute o decede, ma non nel caso in cui il figlio diventa maggiorenne durante il termine quadro.

A quanto ammonta l’indennità di assistenza?

L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito imme­diatamente prima della fruizione dei giorni di congedo, ma al massimo a CHF 220 al giorno. L’indennità giornaliera massima è versata ai salariati che conseguono un reddito mensile di almeno CHF 8'250 (8'250 x 0,8 ÷ 30 giorni = CHF 220 al giorno) e ai lavoratori indipendenti che conseguono un reddito annuo soggetto all’AVS di almeno CHF 99'000 (99'000 x 0,8 ÷ 360 giorni = CHF 220 al giorno).

Informazioni di approfondimento

Ultima modifica 24.01.2023

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