Obbligo d'informazione

I beneficiari degli assegni familiari e i datori di lavoro contribuiscono all’attuazione delle leggi sulle assicurazioni sociali. Chi richiede l’erogazione di prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione del diritto e delle prestazioni da corrispondere.

Qualsiasi modifica inerente agli assegni familiari deve essere immediatamente comunicata dal datore di lavoro o dal beneficiario alla cassa di compensazione per gli assegni familiari.

La persona salariata compila il modulo „Richiesta d’assegni familiari“ (PDF, 464 kB, 20.12.2023) in caso d’inizio di lavoro oppure alla nascita di un figlio e lo invia al suo datore di lavoro con i documenti necessari. Il datore di lavoro trasmette la documentazione alla cassa d’assegni familiari che esamina la richiesta e informa a suo turno il datore di lavoro delle sue constatazioni per mezzo di una notifica formale.

Quali modifiche devono essere comunicate dal datore di lavoro?

Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione della cassa d'assegni familiari tutti i dati e i documenti necessari al versamento legittimo degli assegni familiari e al corretto espletamento di tutti i compiti correlati.

Il datore di lavoro comunica in particolare i seguenti eventi:

Quali eventi devono essere annunciati dal beneficiario di assegni familiari?

Periodicamente il datore di lavoro ricorda ai beneficiari di assegni familiari che sono tenuti all’obbligo d’informazione. Chi non ottempera a tale obbligo e all’obbligo di collaborare deve restituire eventuali prestazioni percepite illegittimamente.

Il beneficiario degli assegni familiari comunica al datore di lavoro i seguenti eventi:

Figli

  • Nascita o adozione di un figlio
  • Cambiamento del luogo di domicilio del figlio
  • Inizio/termine di un rapporto di affiliazione
  • Decesso di un figlio
  • Incapacità al guadagno di un figlio a partire dai 16 anni

Formazione

  • Inizio/termine della formazione di un figlio (apprendistato, ciclo di studi ecc.)
  • Interruzione, termine o cambiamento di una formazione
  • Variazione del reddito di un figlio in formazione

Genitori/patrigni e matrigne

  • Accordo sull’autorità parentale congiunta per persone non coniugate
  • Matrimonio/nuove nozze, separazione stabile e divorzio
  • Cambiamento del Cantone di domicilio

Assunzione

  • Inizio o cambiamento dell’attività lucrativa di entrambi i genitori o del patrigno e della matrigna (tasso di occupazione, reddito, Cantone di lavoro)
  • Congedo non pagato del beneficiario superiore a 3 mesi
  • Incapacità al lavoro del beneficiario superiore a 3 mesi

Informazioni di approfondimento

Ultima modifica 19.01.2024

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