A partire dal 01.07.2022, non è più possibile presentare domande di Corona all'EAK, poiché a partire da questa data non esiste più alcun diritto legale, nemmeno per periodi retroattivi.
La CFC
Dal 20 marzo 2020, il Consiglio federale ha adottato una serie di misure per attutire le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus per le aziende e i dipendenti colpiti.
Con la nuova legge COVID-19 la Confederazione e i Cantoni hanno la competenza di emanare provvedimenti di contenimento della pandemia di coronavirus. A sua volta, occorre compensare le conseguenze economiche di questi provvedimenti attraverso le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.
Prestazione |
Validità del diritto |
Termine per la domanda (pervenuta alla CFC) |
---|---|---|
Quarantena | 02.02.2022 | 31.05.2022 |
Cessazione della custodia dei figli da parte di terzi | 16.02.2022 | 31.05.2022 |
Persone vulnerabili | 31.03.2022 | 30.06.2022 |
Le seguenti informazioni sono destinate esclusivamente ai datori di lavoro e ai dipendenti affiliati alla Cassa federale di compensazione (CFC).
Indennità di perdita di guadagno Corona in caso di diritto dal 17 settembre 2020
Annuncio
Lei ha diritto a un indennizzo per la perdita di guadagno dovuta alla cura dei bambini e alla quarantena prescritta dal medico o dall'autorità in determinate condizioni. In questo caso, contatti il suo datore di lavoro.
Importante: una nuova domanda deve essere presentata per ogni richiesta di prestazioni.
Chi ha diritto ad un’indennità?
- I genitori di figli che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita.
- Le persone che devono interrompere l’attività lucrativa perché sono state messe in quarantena.
- I lavoratori particolarmente vulnerabili se non possono svolgere la loro attività lucrativa da casa (telelavoro) e, di conseguenza, sono dispensati dall’esercitare la loro attività lucrativa.
Indennità per i genitori
Quali condizioni devono essere adempiute?
I genitori di figli di età inferiore a 12 anni che devono interrompere la loro attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita, hanno diritto all’indennità se, al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa
- sono obbligatoriamente assicurati all’AVS (il che implica avere il domicilio o l’attività lucrativa in Svizzera); e
- esercitano un’attività lucrativa salariata o indipendente.
Il bisogno di custodia deve essere causato dai provvedimenti per combattere il coronavirus, come ad esempio la chiusura o l’attività ridotta delle scuole, delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, oppure se la custodia è diventata impossibile, poiché era assunta da una persona che ha dovuto mettersi in quarantena.
Si ha diritto all’indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?
Quando è possibile lavorare da casa, in linea di massima non sussiste il diritto all’indennizzo. Salariate e salariati che attuano il telelavoro hanno diritto ad un’indennità qualora vi sia una perdita di guadagno effettiva e il datore di lavoro riduca di fatto il loro salario.
Si ha diritto all’indennità anche durante le vacanze scolastiche dei figli?
Durante le vacanze scolastiche i genitori non hanno diritto all’indennità. Se però la custodia pianificata non può essere disponibile a causa della quarantena, i genitori hanno diritto all’indennità.
Quando inizia il diritto all’indennità?
Il diritto inizia il quarto giorno successivo all’adempimento di tutte le condizioni di diritto.
Quando cessa il diritto all’indennità?
Il diritto si estingue di fatto quando è stata trovata una soluzione per la custodia, l’obbligo di quarantena è stato revocato o la struttura di custodia è stata riaperta.
A quanto ammonta l’indennità?
L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio soggetto all’AVS dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al massimo a CHF 196 al giorno. Nel caso dei salariati, l’importo massimo dell’indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di CHF 7’350 franchi (7’350 x 0,8 / 30 giorni = CHF 196 al giorno).
Entrambi i genitori hanno diritto all’indennità?
Ogni genitore che adempie le condizioni ha diritto all’indennità. Tuttavia, è versata una sola indennità per giorno di lavoro. Se entrambi i genitori hanno diritto all’indennità, è competente un’unica cassa di compensazione, ovvero quella del genitore che fa valere il suo diritto per primo.
Indennità per le persone messe in quarantena
Quali condizioni devono essere adempiute?
Le persone messe in quarantena su ordine di un’autorità che devono interrompere la loro attività lucrativa hanno diritto all’indennità se, al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa:
- sono obbligatoriamente assicurate all’AVS (il che implica avere il domicilio o l’attività lucrativa in Svizzera); e
- esercitano un’attività lucrativa salariata o indipendente.
Vi hanno diritto anche i genitori i cui figli sono in quarantena.
Si ha diritto all’indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?
Se l’attività lucrativa può essere esercitata mediante il telelavoro, non si ha diritto all’indennità.
Quando inizia il diritto all’indennità?
Il diritto inizia il giorno successivo all’adempimento di tutte le condizioni di diritto.
Quando cessa il diritto all’indennità?
In principio, il diritto cessa al termine della quarantena. Se successivamente viene ordinata una nuova quarantena, può nascere un nuovo diritto.
A quanto ammonta l’indennità?
L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio soggetto all’AVS dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al massimo a CHF 196 al giorno. Nel caso dei salariati, l’importo massimo dell’indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di CHF 7’350 (7’350 x 0,8 / 30 giorni = CHF 196 /giorno).
Misure per i lavoratori autonomi
Nessun lavoratore autonomo è affiliato alla CFC. Per informazioni in merito, si prega di consultare il sito ufficiale dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) o la cassa di compensazione dove vengono liquidati i contributi AVS.
Subordinazione dell'assicurazione
La situazione particolare legata al coronavirus ha anche un impatto sulle assicurazioni sociali in un contesto internazionale. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali aggiorna continuamente le informazioni sulla normalizzazione della situazione e l'impatto sulle assicurazioni sociali in un contesto internazionale.
Domande e risposte
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) adatta continuamente le domande e le risposte sulla indennità di perdita di guadagno Corona.
Mémentos
-
Opuscolo 6.13Indennità di perdita di guadagno Corona in caso di diritto dal 17 settembre 2020
-
Opuscolo 6.03Indennità di perdita di guadagno Corona
-
Opuscolo 2.13Coronavirus: informazioni per i datori di lavoro e gli indipendenti
Links
- Centro d'informazione AVS/AI
-
UFASUfficio federale delle assicurazioni sociali
-
UFSPUfficio federale della sanità pubblica
Ultima modifica 01.07.2022