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Linee guida e procedurePubblicato il 10 aprile 2025

Applicable Legislation Platform Switzerland (ALPS)

Le spiegazioni seguenti che concernono ALPS sono unicamente per i datori di lavoro membri della Cassa federale di compensazione. Gli altri datori di lavoro si devono rivolgere alla loro cassa di compensazione (cantonale oppure professionale) per ottenere delle informazioni concernenti ALPS.

Applicable Legislation Portal Switzerland

I datori di lavoro utilizzano questa piattaforma per richiedere un certificato di distacco (certificato A1, certificate of coverage) che conferma la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale per i loro dipendenti distaccati all’estero. Inoltre i datori di lavoro utilizzano la piattaforma ALPS per notificare alla cassa di compensazione tutte le pluriattività di cui hanno conoscenza (dipendenti che lavorano regolarmente per uno o diversi datori di lavoro in differenti Stati membri dell’UE o dell’AELS).

Il servizio assicurazione obbligatoria/internazionale della Cassa federale di compensazione, in relazione alla tematica ALPS, vi propone dei seminari online su misura adattati alle esigenze dei datori di lavoro.

Vogliate inviarci le vostre proposte di data per un seminario o tutte le vostre domande in relazione ad ALPS all’indirizzo international.eak@zas.admin.ch. Vi contatteremo al più presto.

Indicazioni pratiche per la registrazione dei casi in ALPS

Certificato A1: termine per la presentazione della richiesta

Si prega di presentare le richieste di rilascio di un certificato A1 non prima di tre mesi dall’inizio del periodo di validità previsto.

Certificato A1: durata di validità massima

Per i casi relativi a «Nuova pluriattività» e «Gruppi professionali speciali» è possibile rilasciare un certificato A1 con validità massima di 5 anni.

Certificato A1: limite legato all'età di riferimento

Se richiedete una durata di validità del certificato A1 superiore all'età di riferimento, la CFC la ridurrà normalmente alla data in cui viene raggiunta l'età di riferimento.

Personale dell'Amministrazione federale impiegato all'estero

Per le persone che lavorano nell'UE, nell'AELS o in un altro Stato contraente per un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, che dispongono di un contratto di lavoro di diritto pubblico e che all'estero non esercitano alcuna altra attività lucrativa indipendente o dipendente, utilizzare il caso «Gruppi professionali speciali».

Selezione dello Stato in caso di pluriattività e gruppi professionali speciali

Nelle casi «Nuova pluriattività» e «Gruppi professionali speciali» selezionate solo i paesi in cui la persona eserciterà effettivamente la propria attività.

Formato per i numeri di telefono e degli indirizzi e-mail

Per l'inserimento dei numeri di telefono, utilizzare se possibile il formato internazionale (ad es. +41 31 111 22 33). Per gli indirizzi e-mail, utilizzare esclusivamente lettere minuscole.

Interruzione anticipata di un incarico all'estero

Se un incarico all'estero viene interrotto anticipatamente, segnalarlo nel caso corrispondente utilizzando la funzione «Inserire una data di fine anticipata».

Incarico in uno Stato non contraente

Per gli incarichi all’estero in Stati non contraenti si applica la transazione «Nuovo espatrio» (tipo: Assicurazione continuata). In questi casi, si prega di caricare, se possibile, alla voce «Documenti» anche un certificato di partenza dal comune di domicilio precedente del collaboratore.

Cassa federale di compensazione CFC

Sezione contributi
Affari internazionali
Schwarztorstrasse 59
3003 Berna