Linee guida e procedurePubblicato il 10 aprile 2025
Indennità di adozione (Aziende)
Le persone che accolgono in adozione un bambino di età inferiore ai quattro anni hanno diritto ad un congedo di adozione di due settimane al massimo nel primo anno dalla data dell'accoglienza. Durante il congedo si ha diritto a un'indennità sostitutiva del reddito. L'indennità di adozione ammonta all'80 % del reddito medio dell’attività lucrativa che il genitore percepiva immediatamente prima dell'accoglienza del bambino, ma non supera i CHF 220 al giorno.
Informazioni generali
Voglia notare che la Cassa federale di compensazione (CFC) è responsabile esclusivamente per la determinazione e per il pagamento dell'indennità di adozione e non della concessione dell’adozione o del congedo di adozione.
Il datore di lavoro decide quando concedere il congedo di adozione ai propri dipendenti.
L'esame di un'eventuale diritto all’indennità di adozione avrà luogo solo quando il formulario è stato inviato alla Cassa federale di compensazione (CFC).
La domanda dell’indennità di adozione può essere presentata per posta o per e-mail. I clienti che sono membri del pool IGAKIS possono inviare i formulari tramite Connect.
Cassa di compensazione competente
La Cassa federale di compensazione (CFC) è responsabile per la determinazione e per il pagamento dell’indennità di adozione, indipendentemente dalla cassa di compensazione a cui è affiliato il datore di lavoro o dalla cassa di compensazione a cui le persone autonomi devono versare i contributi.
Ulteriori informazioni sui formulari
Si prega di presentare la domanda in modo completo e corretto con tutti i documenti richiesti a tal fine. Il formulario di domanda dev’essere presentato dopo aver percepito pienamente il congedo ma al più tardi allo scadere del periodo di un anno a partire dalla data dell’accoglimento. Se entrambi i genitori adottivi fanno richiesta, è necessario presentare un formulario per entrambi i genitori adottivi.
Il diritto all’indennità di adozione nasce se l’avente diritto:
accoglie un adottando di età inferiore ai quattro anni;
era assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti l’accoglimento dell’adottando; e
durante questo periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi.
Le persone che al momento dell’accoglimento dell’adottando sono disoccupate o incapaci al lavoro non hanno alcun diritto all’indennità di adozione.
Sono riconosciuti anche i periodi d’assicurazione e di esercizio di un’attività lucrativa compiuti nel Regno Unito oppure in Stati dell’UE o dell’AELS.
L’indennità di adozione è versata sotto forma d’indennità giornaliere e calcolata separatamente per ciascuno dei genitori adottivi. L’indennità giornaliera ammonta all’80 % del reddito da lavoro medio conseguito immediatamente prima dell’accoglimento dell’adottando, ma al massimo a CHF 220 al giorno.
L’indennità giornaliera massima è versata ai salariati che conseguono un reddito mensile di almeno CHF 8’250 (8’250 x 0,8 : 30 giorni = 220 fr. al giorno) e ai lavoratori indipendenti che conseguono un reddito annuo soggetto all’AVS di almeno CHF 99’000 (99’000 x 0,8 : 360 giorni = CHF 220 al giorno).
Ha diritto all’indennità di adozione chi al momento dell’accoglimento di un adottando:
è salariato; o
è indipendente; o
collabora nell’azienda del coniuge, della famiglia o del partner percependo un salario in contanti.
Inoltre, il Cantone di domicilio o di lavoro può versare un un’indennità di adozione cantonale. Le autorità cantonali competenti forniscono ulteriori informazioni in merito.
La persona interessata deve compilare il modulo di richiesta (modulo 318.754) e inoltrarlo alla Cassa federale di compensazione (CFC), Schwarztorstrasse 59, 3003 Berna, tel. +41 58 462 64 25 una volta fruito l’intero congedo di adozione o scaduto il termine quadro di un anno. Se entrambi i genitori adottivi fanno valere il diritto a un’indennità di adozione, devono presentare una richiesta ciascuno.
Il diritto all’indennità di adozione può essere fatto valere dalle seguenti persone:
Il genitore adottivo:
Tramite il suo datore di lavoro, se salariato.
Direttamente alla CFC, se indipendente.
Il datore di lavoro:
Se il salariato non provvede a presentare una richiesta (v. sopra) e il datore di lavoro continua a versargli un salario durante il congedo di adozione.
Per i genitori adottivi che al momento dell’accoglimento dell’adottando esercitano un’attività dipendente, il datore di lavoro attesta:
la durata dell’impiego;
il salario determinante per il calcolo dell’indennità di adozione;
il salario versato durante il congedo di adozione e
il numero di giorni fruiti nel quadro del congedo di adozione.
Il modulo di richiesta 318.754 è disponibile sul sito www.avs-ai.ch.
L’indennità di adozione consiste in un massimo di 14 indennità giornaliere. I genitori adottivi possono scegliere liberamente come ripartire il congedo tra loro. I genitori non possono riscuotere contemporaneamente l’indennità. Se un genitore che lavora a tempo pieno prende cinque giorni di congedo, gli devono essere versate due indennità giornaliere supplementari per coprire il fine settimana.
Nel caso dei lavoratori a tempo parziale, il datore di lavoro può tenere conto del grado di occupazione per fissare il numero di giorni di congedo al momento della registrazione del tempo di lavoro. In ogni caso, le indennità giornaliere versate sono calcolate in modo tale che l’indennità di adozione copra l’80 % del reddito da lavoro medio conseguito immediatamente prima dell’accoglimento dell’adottando.
Se durante il congedo di adozione il datore di lavoro continua a versare un salario, la CFC versa l’indennità al datore di lavoro.
In caso di disaccordo con il datore di lavoro o in situazioni particolari, l’avente diritto può chiedere che la CFC gli versi direttamente l’indennità. Sono considerate situazioni particolari, per esempio, l’insolvenza del datore di lavoro o ritardi nel pagamento del salario oppure l’esigenza che questi non venga a conoscenza di fatti concernenti un’altra attività lucrativa (ammontare del salario, attività indipendente ecc.).
Il/La salariato/a può esigere che l’indennità venga versata ai suoi familiari aventi diritto a prestazioni di mantenimento o di assistenza.
L’indennità di adozione è versata posticipatamente dopo la fruizione dell’ultimo giorno di congedo o dopo la scadenza del termine quadro di un anno.
L’indennità di adozione può anche essere versata all’estero.
La copertura assicurativa della previdenza professionale di cui beneficiano i salariati in virtù di un contratto di lavoro valido è garantita alle stesse condizioni anche durante il congedo di adozione. Il salario coordinato sul quale sono stati riscossi i contributi fino a quel momento non viene modificato. I salariati hanno però la possibilità di chiedere la riduzione del salario coordinato.
Per qualsiasi domanda sull’ammontare dei contributi LPP occorre rivolgersi al proprio istituto di previdenza.
Sì. I salariati che ricevono un’indennità di adozione restano affiliati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni anche durante il congedo di adozione.
Il diritto all’indennità di adozione inizia alla data dell’accoglimento dell’adottando indicata nel relativo giustificativo e si estingue una volta riscosse le 14 indennità giornaliere previste, ma al più tardi allo scadere del termine quadro di un anno a partire dalla data dell’accoglimento dell’adottando. Il diritto si estingue prima se l’avente diritto o il figlio muoiono.
Sì. L’indennità di adozione, versata direttamente in sostituzione del salario, è considerata anch’essa quale reddito ed è quindi soggetta ai contributi sociali. Ulteriori informazioni in merito all’obbligo di contribuzione sono fornite dalle casse di compensazione.