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Guide e manualiPubblicato il 28 settembre 2026

Telelavoro transfrontaliero e «workation»

Lavorare qualche settimana all’estero godendosi al contempo l’atmosfera delle vacanze? La «workation» attira sempre più collaboratori e collaboratrici. Ma attenzione: lavorare all’estero può avere conseguenze sulle assicurazioni sociali.

Un nuovo video esplicativo dell’Informationstelle AHV/IV illustra i principali aspetti da tenere in considerazione in materia di assicurazioni sociali. Offre una panoramica semplice e pratica delle norme applicabili alla «workation».

Informazioni generali

Le informazioni che seguono forniscono una panoramica generale delle disposizioni relative al telelavoro transfrontaliero e alla workation (telelavoro svolto da una località di vacanza all'estero). In ogni caso, fanno fede le disposizioni di legge e spetta alla cassa di compensazione valutare i singoli casi.

In determinate circostanze, una persona può svolgere telelavoro transfrontaliero o una workation pur rimanendo assicurata in Svizzera durante tale periodo. In tal caso, il datore di lavoro deve segnalarlo alla cassa di compensazione tramite la piattaforma ALPS (Applicable Legislation Platform Switzerland), che provvederà a rilasciare un modello A1 o un Certificate of Coverage (CoC).

In caso di missioni all'estero, è opportuno informarsi presso l'assicurazione malattia e infortuni competente sui vantaggi o sulla necessità di stipulare un'assicurazione complementare.

È fondamentale rispettare in ogni momento le normative locali in materia di diritto del lavoro e le disposizioni relative ai visti.

L’amministrazione fiscale competente è incaricata di rispondere alle domande di natura fiscale.

UE/AELS/UK

Disposizioni applicabili alle persone la cui situazione rientra nell’accordo con l’UE, nella Convenzione AELS o nella Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Funzionari e persone assimilate

Per le persone che lavorano per un'unità amministrativa svizzera, legate a quest'ultima da un rapporto di lavoro di diritto pubblico e qualificate come funzionari o persone assimilate dalla cassa di compensazione competente, si applicano disposizioni particolari. Rimangono assicurate in Svizzera in caso di telelavoro transfrontaliero e di «workation» (indipendentemente dall'entità e dalla durata).

ALPS: caso «Gruppi professionali speciali» per le persone che, oltre a svolgere un'attività all'estero per conto di un'unità amministrativa svizzera, non esercitano alcuna altra attività lucrativa, né autonoma né subordinata.

ALPS: caso «Nuova pluriattività» per le persone che, oltre all’attività svolta all’estero per conto di un’unità amministrativa svizzera, esercitano altre attività lucrative autonome o subordinate.

Le persone considerate funzionari o persone assimilate in più Stati devono rivolgersi alla cassa di compensazione competente per chiarire il proprio obbligo assicurativo.

Lavoratori dipendenti

Per le persone che non rientrano nella categoria dei funzionari o delle persone ad essi assimilate, in materia di telelavoro transfrontaliero e di «workation», si applicano le seguenti disposizioni:

- meno del 25% di telelavoro nello Stato di residenza (UE/AELS/Regno Unito)

Per le persone che esercitano abitualmente la propria attività subordinata sia nello Stato del datore di lavoro che in quello di residenza, rimane applicabile la legislazione dello Stato del datore di lavoro, a condizione che non svolgano una parte sostanziale (almeno il 25%) della propria attività (ad esempio sotto forma di telelavoro) nello Stato di residenza. In questo caso si applicano le normali regole in materia di pluriattività e non sono previsti il telelavoro occasionale o la «workation».

La richiesta di pluriattività deve essere presentata dal lavoratore all'autorità competente del proprio Stato di residenza.

- 25% o più, ma meno del 50% di telelavoro nello Stato di residenza (solo in alcuni Stati dell’UE/AELS)

In base all'Accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero, in alcuni Stati dell'UE e dell'AELS è possibile una svolgere percentuale di telelavoro ancora più elevata (pari o superiore al 25%, ma inferiore al 50% dell'orario di lavoro).

L’applicazione di tale accordo quadro richiede che lo Stato di residenza e lo Stato in cui ha sede il datore di lavoro abbiano sottoscritto l’accordo multilaterale e che il telelavoro sia svolto, in linea di principio, con l’ausilio di strumenti informatici.

L’accordo multilaterale non si applica ai lavoratori autonomi né alle persone che svolgono un’attività lavorativa accessoria nel proprio Stato di residenza o in un altro Stato membro dell’UE o dell’AELS.

Per il calcolo del 50%, è necessario considerare la situazione prevedibile nei prossimi 12 mesi civili. La soglia del 50% può quindi essere raggiunta o superata per un determinato periodo (settimane o mesi), ma non nell'arco dei 12 mesi complessivi.

ALPS: Caso «Telelavoro transfrontaliero»

- 50% o più, ma meno del 100% di telelavoro nello Stato di residenza (UE/AELS/Regno Unito)

Se la quota di telelavoro nello Stato di residenza è pari o superiore al 50% ma inferiore al 100%, si applicano le consuete norme di coordinamento in materia di pluriattività e il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza.

La richiesta di pluriattività deve essere presentata dal lavoratore all’autorità competente dello Stato di residenza.

- Telelavoro temporaneo al 100% nel Paese di residenza o «workation» (UE/AELS/Regno Unito)

Se sono soddisfatti i requisiti per il distacco, il datore di lavoro può distaccare temporaneamente il proprio dipendente in un altro Stato (UE/AELS/Regno Unito) affinché vi svolga un'attività di telelavoro per un periodo massimo di 24 mesi. In linea di principio, non è consentita una proroga oltre i 24 mesi.

Le ragioni di tale distacco possono essere di natura privata, come ad esempio motivi di salute, l'assistenza a familiari all'estero, lo svolgimento di telelavoro in una località di villeggiatura (workation) o a causa della chiusura o della ristrutturazione degli uffici. È fondamentale che il telelavoro sia svolto in via temporanea e non diventi quindi parte della normale routine lavorativa.L’essenziale è che il telelavoro sia esercitato a titolo temporaneo e non diventi quindi la modalità di lavoro abituale.

ALPS: caso «Nuovo espatrio (tipo «Distacco»).

Stati contraenti (esclusi UE/AELS/Regno Unito).

È fondamentale rispettare in ogni momento le normative locali in materia di diritto del lavoro e le disposizioni relative ai visti.

Per il telelavoro abituale in uno Stato contraente (esclusi UE/AELS/Regno Unito) si applica il principio del luogo di lavoro: la parte dell’attività lavorativa svolta sul territorio dello Stato in questione è soggetta alla legislazione locale e i relativi redditi devono essere dichiarati all’ente straniero competente per il pagamento di eventuali contributi. Le possibilità di assicurazione nell’ambito dell’AVS/AI/APG devono essere chiarite caso per caso con la cassa di compensazione.

In caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo a tempo pieno, la cassa di compensazione può autorizzare un distacco in uno Stato contraente se sussistono motivi personali imperativi (motivi medici, assistenza a familiari o accompagnamento di un coniuge distaccato). La «workation» non è considerata un motivo personale imperativo. Una proroga oltre la durata prevista dall’accordo non è in linea di principio accettata.

ALPS: Geschäftsfall «Neuer Einsatz im Ausland» (Typ «Entsendung») bzw. «Besondere Berufsgruppen» für Beamten oder diesen gleichgestellte Personen

ALPS: caso «Nuovo espatrio (tipo «Distacco») o  caso «Gruppi professionali speciali» per i funzionari o le persone assimilate.

  • a)   una continuazione dell’assicurazione concessa ai sensi del diritto svizzero, ai sensi dell’art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS. Ciò presuppone che la persona fosse assicurata in Svizzera per almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell'inizio del suo impiego all'estero e che il datore di lavoro sia disposto a continuare a versare e a contabilizzare i contributi. La continuazione dell’assicurazione secondo il diritto svizzero non esonera la persona, durante la workation, da eventuali obblighi assicurativi e contributivi vigenti nello Stato contraente.

    ALPS: caso «Nuovo espatrio» (tipo «assicurazione continuata»)

    oppure
  • a)   l’adesione all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS. Tale assicurazione è riservata alle persone che mantengono il domicilio in Svizzera e non esonera, durante il periodo di lavoro all’estero, da eventuali obblighi di assicurazione e di versamento dei contributi vigenti nello Stato contraente. L’adesione deve essere effettuata presso la cassa di compensazione del cantone di domicilio.

Stati non contraenti

Il mantenimento dell’assicurazione obbligatoria ai sensi del diritto svizzero non esonera la persona dall’eventuale obbligo assicurativo e contributivo vigente nello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa, che si tratti di lavoro transfrontaliero o di «workation».

È fondamentale rispettare in ogni momento le normative locali in materia di diritto del lavoro e le disposizioni relative ai visti.

Confederazione, organizzazioni umanitarie

Per i cittadini svizzeri che lavorano per la Confederazione o per organizzazioni umanitarie private che ricevono sovvenzioni significative dalla Confederazione, si applicano disposizioni particolari. Essi rimangono obbligatoriamente assicurati in Svizzera durante il telelavoro transfrontaliero o la «workation». In questi casi non è possibile effettuare una segnalazione tramite ALPS. Si raccomanda tuttavia di effettuare una comunicazione informale all’CFC.

Lavoratori dipendenti

In caso di telelavoro transfrontaliero o di workation in Stati non contraenti, la permanenza nell'assicurazione obbligatoria è possibile solo sulla base di una continuazione dell'assicurazione concessa secondo il diritto svizzero. Ciò richiede, in particolare, che la persona sia stata assicurata in Svizzera per almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima del suo impiego all'estero.

ALPS: caso «Nuovo espatrio» (tipo «Assicurazione continuata»).

Se durante il telelavoro transfrontaliero o la workation il domicilio civile rimane in Svizzera, di norma non è necessario presentare una richiesta di continuazione dell’assicurazione. Si raccomanda comunque di inviare una comunicazione informale all’CFC.