Foglio informativo

Questo foglio informativo è destinato ai nuovi dipendenti con figli di età inferiore ai 25 anni e informa sul diritto agli assegni familiari (assegni per figli, formazione, nascita o adozione).

Legge federale sugli assegni familiari (LAFam)

La CAF-CFC esamina il diritto agli assegni familiari sulla base dei documenti consegnati e prende in considerazione le eventuali specificità cantonali. Le aliquote cantonali sono versate al datore di lavoro.

Hanno diritto agli assegni familiari le persone che percepiscono un reddito annuo assoggettato ai contributi AVS corrispondente ad almeno CHF 7'350 (metà della rendita annuale minima completa dell'AVS). Questa è la condizione per percepire l’aliquota cantonale prevista.

Un eventuale diritto a delle prestazioni complementari è di competenza del datore di lavoro, che le può fornire più ampie informazioni a questo proposito.

Richiesta

In caso d’inizio di lavoro oppure di nascita di un/a figlio/a, la preghiamo di compilare e firmare il modulo Richiesta d’assegni familiari (PDF, 464 kB, 20.12.2023), di allegare la documentazione necessaria (vedi punto 5 del formulario) e di consegnarlo al suo servizio del personale.

Il servizio del personale consegna alla CAF-CFC i documenti per il controllo. La CAF-CFC notifica un eventuale diritto agli assegni familiari e il suo datore di lavoro le trasmetterà l’avviso.

Mutazioni

Le facciamo notare che ha l’obbligo di annunciare immediatamente al suo servizio del personale tutti i cambiamenti personali, finanziari e professionali che potrebbero influenzare il diritto agli assegni familiari:

  • Matrimonio/nuovo matrimonio, separazione di fatto, divorzio
  • Inizio/fine della formazione dell’adolescente (tirocinio, studio, ecc.), interruzione/fine o modifica della formazione
  • Incapacità lavorativa di più di 3 mesi per causa di infortunio, malattia, ecc.
  • Decesso del figlio/della figlia
  • Risoluzione di un rapporto di affiliazione
  • Riscossione cumulativa d’assegni per lo stesso figlio/la stessa figlia dalla madre e dal padre o da terzi (patrigno/matrigna)
  • Fine del contratto di lavoro
  • Inizio/fine della disoccupazione dell'altro genitore
  • Cambiamento del cantone di domicilio
  • Vacanze non pagate
  • Convenzione dell’autorità parentale per le persone celibi/nubili
  • Lavoro di condizione indipendente dell’altro genitore
  • Ecc.

Per i seguenti cambiamenti deve essere compilato il modulo Richiesta d’assegni familiari (PDF, 464 kB, 20.12.2023):

  • Nascita di un/a figlio/a
  • Adozione di un/a figlio/a
  • Inizio di un rapporto di affiliazione
  • Inizio di un nuovo rapporto di lavoro

Assegni di formazione

Un diritto agli assegni di formazione esiste dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postob-bligatoria ai sensi della legislazione AVS, ma al più presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età.

Sono validi tutti gli attestati di formazione che sono emessi dalle rispettive scuole e che indicano il periodo scolastico, il tipo di formazione e il nome dell’adolescente.

I seguenti periodi di controllo sono validi per le formazioni:

  • Liceo: secondo l’attestato
  • Istituto di istruzione superiore: secondo l’attestato, massimo per un anno
  • Studio: semestrale
  • Tirocinio: secondo il contratto
  • Altro: secondo l’attestato

Per gli adolescenti che hanno compiuto i 16 anni di età e che frequentano la scuola obbligatoria, è sufficiente una sua conferma per iscritto (lettera o email) che attesti lo svolgimento della scuola obbligatoria.

Se il figlio/la figlia esercita un’attività lucrativa oltre alla formazione professionale o comincia un’attività lucrativa durante la formazione professionale, il reddito del figlio/della figlia deve essere dichiarato immediatamente al suo servizio del personale. Sono considerati redditi anche le indennità giornaliere dell’IPG, AD, AI, così come le indennità giornaliere di malattia e infortuni.

Non sono accettati gli attestati che non indicano il periodo di validità, come anche le conferme d’immatricolazione e di ammissioni per il semestre seguente/anno scolastico, che sono emesse prima del 1° maggio rispettivamente del 1° novembre.

Collaborazione nell’esecuzione

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare all’esecuzione delle leggi di sicurezza sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 LPGA).

Ha delle domande? Siamo volentieri a sua disposizione!

Informazioni di approfondimento

Opuscoli

Foglio informativo – Assegni familiari (PDF, 1 MB, 20.12.2023)Questo foglio informativo è destinato ai nuovi dipendenti con figli di età inferiore ai 25 anni e informa sul diritto agli assegni familiari (assegni per figli, formazione, nascita o adozione).

Ultima modifica 19.01.2024

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