Succursali

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tutte le sue succursali alla propria cassa di compensazione. Queste informazioni sono iscritte nel registro degli affiliati e comunicate ai registro centrale delle casse cantonali.

Ogni due anni, la cassa di compensazione verifica lo stato attuale delle filiali e degli stabilimenti d’impresa dei propri affiliati. Per un corretto trasferimento, vi preghiamo di comunicarci tempestivamente l’apertura di nuove succursali o la chiusura di quelle esistenti. Devono esserci comunicate immediatamente anche le modifiche d’indirizzo, in particolare se vi è un cambiamento di cantone, e le variazioni dei vostri dati di contatto. A tale scopo vi preghiamo di utilizzare i formulari qui sotto.

Com’è definita una succursale?

Si considerano succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un’attività artigianale, industriale o commerciale.

Procedura in caso di apertura di una nuova succursale

Vi invitiamo a volerci comunicare tutti i cambiamenti, in particolare le chiusure, i cambiamenti di nome o di indirizzo di una succursale per e-mail a l’attenzione del supporto degli affiliati.

Quale ordinamento sugli assegni familiari si applica?

I datori di lavoro sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del cantone in cui l’impresa ha la sua sede legale oppure, in assenza di tale sede, del loro cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del cantone in cui sono situate.

Com’è regolamentata l’affiliazione di una succursale a una cassa di compensazione per gli assegni familiari?

Le succursali devono affiliarsi a una cassa di compensazione per gli assegni familiari del cantone in cui si trovano. Allo stesso modo, per i lavoratori operanti nella succursale valgono gli importi degli assegni familiari e l’aliquota contributiva del cantone del luogo di lavoro.

Ordinamento sugli assegni familiari applicabile

Quale ordinamento sugli assegni familiari è determinante per il lavoro a domicilio?

Il lavoro a domicilio e l’attività di commesso viaggiatore non sono equiparabili agli stabilimenti. I salariati che svolgono queste attività sono considerati impiegati alla sede principale o nella succursale per cui lavorano o da cui ricevono merce, materiale e mandati. Il luogo di domicilio del singolo lavoratore non è determinante.

Il cambiamento del cantone di lavoro deve essere comunicato alla cassa di compensazione per gli assegni familiari?

Se nel corso dell’anno civile il luogo di servizio del lavoratore è trasferito in un altro cantone, occorre inviare una comunicazione alla cassa di compensazione per gli assegni familiari affinché possa essere nuovamente verificato l’eventuale concorso di diritti agli assegni familiari. Sono esclusi dall’obbligo d’informazione gli impieghi di breve durata, come ad esempio gli impieghi di ausiliari temporanei a causa di assenze, malattie, infortuni ecc.

Il cambiamento del cantone di lavoro influisce anche sulla massa salariale conteggiata. Assieme ai dati salariali devono essere comunicati anche i relativi salari per ogni cantone.

Ultima modifica 20.04.2021

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