Impiego

I lavoratori che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono di norma affiliati all'assicurazione obbligatoria AVS e possono far valere il diritto agli assegni familiari presso il datore di lavoro compilando la relativa richiesta.

Come si richiedono gli assegni familiari?

È sufficiente compilare la richiesta per gli assegni familiari e consegnarla al datore di lavoro unitamente ai documenti necessari. La cassa d'assegni familiari verifica l’esistenza del diritto e la propria competenza. Quindi formula una notifica in merito agli assegni familiari e la trasmette al datore di lavoro.

Quali dati devono essere comunicati?

Devono essere fornite, tra le altre, informazioni concernenti l’autorità parentale, la residenza, i figli e la relativa formazione, nonché il datore di lavoro. La richiesta per gli assegni familiari deve essere firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro e presentata alla cassa d'assegni familiari.

Devono essere fornite informazioni sull’altro genitore?

Nella richiesta per gli assegni familiari devono essere riportati dati anche in merito all’attività lucrativa dell’altro genitore. Se entrambi i genitori hanno diritto agli assegni familiari in base all’attività lavorativa, si verifica un caso di concorso di diritti. In  Privati / Figli / Assegni familiari sono riportate ulteriori informazioni in materia di concorso di diritti.

Che ne è degli assegni familiari se il lavoratore cambia impiego?

Il datore di lavoro segnala le dimissioni alla cassa d'assegni familiari. Il diritto agli assegni familiari viene sospeso e deve essere nuovamente notificato dalla cassa di compensazione competente per il nuovo datore di lavoro. Se non viene assunta un’altra occupazione, in caso di variazione del salario (ad esempio riduzione dell’impiego) o se il nuovo impiego si trova in un altro cantone, il diritto verrà nuovamente verificato ed eventualmente gli assegni familiari potranno essere richiesti dall’altro genitore. Le suddette variazioni possono determinare una variazione del diritto.

Ultima modifica 19.01.2024

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