Vedovanza

Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori, i superstiti vengano a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Vi sono tre categorie di rendite per superstiti:

  • le rendite per vedove,
  • le rendite per vedovi,
  • le rendite per orfani.


Affinché una persona abbia diritto a una rendita per superstiti, è necessario che alla persona deceduta si possa conteggiare almeno un anno di contri­buzione completo.

Inizio e fino del diritto

Il diritto alla rendita per superstiti nasce il primo giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge (o dell’ex coniuge) o del genitore e si estingue alla fine del mese in cui le con­dizioni non sono più adempiute. In caso di nuove nozze cessa il diritto alla rendita vedovile. Il diritto alle rendite per orfani continua invece a sussistere.

Quali sono i requisiti che devono soddisfare le donne sposate per avere diritto alla rendita vedovile?

Le donne sposate il cui marito o la cui moglie è deceduto/a hanno diritto a una rendita vedovile se all’insorgere della vedovanza:

  • hanno uno o più figli (di qualsiasi età). Sono considerati come figli an­che i figli del coniuge deceduto che vivono nell’economia domestica comune e, in seguito alla sua morte, hanno diritto a una rendita per orfani. Lo stesso vale per gli affiliati precedentemente affidati alle cure dei coniugi, a condizione che siano in seguito adottati dalla vedova. È considerata vedova con figli anche la moglie della madre, se al mo­mento della nascita del figlio era sposata con la madre e se il figlio è stato concepito secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, e quindi sussiste un rapporto di filiazione (art. 255a cpv. 1 CC), o
 
  • hanno compiuto 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni. Se hanno contratto più matrimoni, si tiene conto della durata comples­siva dei diversi matrimoni. Per le coppie di persone dello stesso sesso che hanno convertito l’unione domestica registrata in matrimonio la durata di quest’ultima viene aggiunta agli anni di matrimonio.

Quali sono i requisiti che devono soddisfare le donne divorziate per avere diritto alla rendita vedovile?

Le donne divorziate il cui ex marito o la cui ex moglie è deceduto/a hanno diritto a una rendita vedovile:

  • se hanno figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni,
  • se il divorzio è intervenuto dopo che esse hanno compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno dieci anni,
  • se il figlio più giovane ha compiuto 18 anni dopo che la madre divor­ziata ne ha compiuti 45.


Le donne divorziate che non soddisfano alcuna di queste condizioni hanno diritto a una rendita vedovile finché il figlio più giovane compie 18 anni.

È considerata vedova con figli anche l’ex moglie della madre, se al mo­mento della nascita del figlio era sposata con la madre e se il figlio è stato concepito secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, e quindi sussiste un rapporto di filiazione (art. 255a cpv. 1 CC).

Se l’unione domestica registrata è stata convertita in matrimonio, la sua durata viene aggiunta agli anni di matrimonio.

Quali sono i requisiti per il diritto alla rendita vedovile come uomo sposato o come partner registrato?

Gli uomini sposati la cui moglie o il cui marito è deceduta/o hanno diritto a una rendita se all’insorgere della vedovanza hanno uno o più figli (di qualsiasi età). Sono considerati come figli anche i figli del coniuge deceduto che vivono nell’economia domestica comune e, in seguito alla sua morte, hanno diritto a una rendita per orfani. Lo stesso vale per gli affiliati prece­dentemente affidati alle cure dei coniugi, a condizione che siano in seguito adottati dal vedovo.

Se un partner registrato decede, il partner superstite è equiparato, a pre­scindere dal sesso, a un vedovo.

Nuovo dall'11 ottobre 2022

Nella sentenza dell’11 ottobre 2022, la Grande Camera della Corte euro­pea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha stabilito che nel caso in esame vi fosse una disparità di trattamento contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in quanto la rendita vedovile del ricorrente era stata soppressa quando il figlio più giovane aveva raggiunto la maggiore età, il che non sarebbe avvenuto per una vedova nella stessa situazione.

La Svizzera deve conformarsi a questa sentenza, passata in giudicato l’11 ottobre 2022, e porre fine alla violazione del diritto constatata dalla Corte EDU. Le basi legali devono quindi essere adeguate tenendo conto della procedura legislativa. Quest’ultima può essere relativamente lunga e si svolgerà quindi solo in un secondo momento. Fino ad allora si applicherà una regolamentazione transitoria per i vedovi con figli, entrata in vigore l’11 ottobre 2022, secondo la quale il diritto alla rendita per vedovi non si estinguerà più al compimento del 18° anno d’età da parte del figlio più giovane e la rendita verrà corrisposta oltre tale età.

La sentenza della Corte EDU non si applica né ai vedovi né ai divorziati senza figli. Sulla base di questa sentenza, i vedovi senza figli continuano a non avere diritto alla rendita vedovile e, nel caso di uomini divorziati, il diritto alla stessa si estingue in ogni caso quando il figlio più giovane rag­giunge la maggiore età. La sentenza della Corte EDU non si applica nem­meno ai casi in cui la rendita per vedovi sia stata soppressa con decisione passata in giudicato prima dell’11 ottobre 2022 in seguito al compimento del 18° anno d’età da parte del figlio più giovane.

Quali sono i requisiti che devono soddisfare gli uomini divorziati per avere diritto alla rendita vedovile?

Gli uomini divorziati la cui ex moglie o il cui ex marito è deceduta/o hanno diritto a una rendita vedovile finché hanno figli di età inferiore ai 18 anni.

Quali sono i requisiti per il diritto alla rendita per orfani?

In caso di decesso di uno dei genitori, l’AVS versa ai figli una rendita per orfani.

Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una donna e il figlio è stato concepito secondo le disposizioni della legge del 18 dicem­bre 1998 sulla medicina della procreazione, la moglie della madre è consi­derata l’altro genitore (art. 255a cpv. 1 CC). In questi casi, alla morte della moglie della madre il figlio ha diritto a una rendita per orfani.

In caso di decesso di entrambi i genitori, i figli hanno diritto a due rendite per orfani: una per ciascun genitore. Il diritto alla rendita per orfani si estin­gue al 18° compleanno o al termine della formazione, ma al più tardi al 25° compleanno. Per gli affiliati vigono disposizioni particolari. I figli che durante la formazione conseguono un reddito lordo dell’attività lucrativa superiore a CHF 29’400 non hanno diritto a una rendita per orfani.

Dove far valere il proprio diritto a una rendita per superstiti?

Chi intende far valere il proprio diritto alla rendita per superstiti deve rivol­gersi alla cassa di compensazione che, per ultima, ha incassato i contributi della persona deceduta.

Gli assicurati che hanno compiuto periodi assicurativi in Svizzera e in uno o più Stati membri dell’UE o dell’AELS possono semplicemente inoltrare la richiesta nel Paese di domicilio: con questa richiesta prenderanno avvio anche le procedure necessarie in tutti gli altri Paesi interessati.

Se la persona deceduta non ha versato contributi AVS, il diritto a rendite per superstiti dev’essere fatto valere presso la cassa di compensazione can­tonale oppure presso la sua agenzia.

Se risiede all’estero, voglia consultare la rubrica «Richiedere una rendita per superstiti» sul sito Internet della Cassa svizzera di compensazione (CSC): www.cdc.admin.ch

Ricevo gli assegni familiari. Cosa devo tenere presente?

Deve comunicare immediatamente al suo datore di lavoro qualsiasi cambiamento di stato civile. Ciò può comportare una modifica del diritto.

Ho ancora diritto agli assegni familiari dopo essere rimasto/a vedovo/a?

Sì, il diritto agli assegni familiari permane.

Il mio/la mia coniuge deceduto/a aveva diritto agli assegni familiari. Ho anch’io diritto agli assegni familiari?

Se svolge un'attività lavorativa e percepisce il reddito minimo richiesto per ricevere gli assegni familiari, può presentare una domanda di assegni familiari tramite il suo datore di lavoro.

Non svolgo un'attività lavorativa. Ho diritto agli assegni familiari?

Per verificare un eventuale diritto, voglia rivolgersi all’agenzia AVS del suo luogo di domicilio. 

Informazioni di approfondimento

Ultima modifica 19.01.2024

Inizio pagina

https://www.eak.admin.ch/content/eak/it/home/dokumentation/zivilstand/verwitwung.html