Rendita anticipata

Di quanto si può anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia? Sia le donne che gli uomini possono anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 63 anni. Le donne nate tra il 1961 e il 1969 possono continuare a riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni. A loro si applicano disposizioni transitorie. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla propria cassa di compensazione.

Quale parte della rendita di vecchiaia è possibile riscuotere anticipatamente?

È possibile riscuotere anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia o una parte di essa. La parte di rendita da anticipare può essere richiesta come importo in franchi o in punti percentuali interi e deve essere compresa tra il 20 % e l’80 % della rendita di vecchiaia cui si ha diritto. Durante il periodo di anticipazione si ha la possibilità di aumentare, una sola volta, la parte di rendita anticipata. Non è invece possibile ridurre la percentuale di rendita anticipata, né passando dalla riscossione della totalità della rendita a quella di una parte di essa né passando da una percentuale maggiore a una percentuale inferiore.

In che modo viene ridotta la rendita di vecchiaia durante il periodo di anticipazione?

In un primo momento si determina la rendita di vecchiaia anticipata secondo gli stessi principi di calcolo della rendita di vecchiaia ordinaria.

In caso di anticipazione, di regola durante il periodo di anticipazione è versata una rendita parziale, dato che per principio la durata di contribuzione è incompleta. Fino al raggiungimento dell’età di riferimento, l’importo della rendita viene ridotto di una percentuale attuariale che si basa sulla durata dell’anticipazione. In caso di riscossione anticipata di una parte della rendita, la riduzione attuariale viene applicata soltanto alla parte in questione; le parti di rendita anticipate successivamente saranno ridotte in misura inferiore e quelle non anticipate non lo saranno affatto.

Si applicano le aliquote di riduzione seguenti:

Percentuale di riduzione in caso di anticipazione di
anni e mesi
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 - 0,6 1,1 1,7 2,3 2,8 3,4 4,0 4,5 5,1 5,7 6,2
1 6,8 7,4 7,9 8,5 9,1 9,6 10,2 10,8 11,3 11,9 12,5 13,0
2 13,6                      

In che modo viene ridotta la rendita di vecchiaia dopo il periodo di anticipazione?

La rendita di vecchiaia viene calcolata definitivamente al raggiungimento dell’età di riferimento. A tal fine vengono considerati anche i periodi di assicurazione compiuti nel periodo di anticipazione, cosicché al raggiungimento dell’età di riferimento può essere versata una rendita completa, se grazie a essi si raggiunge una durata di contribuzione completa. Lo stesso vale per i contributi versati all’AVS nel periodo di anticipazione che, al raggiungimento dell’età di riferimento, vengono anch’essi presi in considerazione per il calcolo della rendita.

Quando va inoltrata la richiesta di anticipazione?

Si raccomanda di inviare la richiesta di anticipazione da tre a quattro mesi prima del momento in cui si desidera iniziare a riscuotere la rendita di vecchiaia. Il versamento della rendita anticipata è possibile al più presto dal mese successivo alla richiesta. È esclusa qualsiasi richiesta con effetto retroattivo. La richiesta dev’essere inoltrata al più tardi l’ultimo giorno del mese precedente quello in cui si desidera anticipare la totalità o una parte della rendita di vecchiaia. In caso contrario, l’anticipazione può essere fatta valere soltanto a decorrere dal mese successivo. L’inoltro tempestivo della richiesta di anticipazione deve poter essere comprovato.

Per richiedere la rendita anticipata è necessario presentare il modulo 318.370 – Richiesta di una rendita di vecchiaia. Nel modulo per la richiesta per la rendita di vecchiaia è necessario segnare l'apposita casella.

Le persone residenti all’estero, voglia consultare la rubrica «Richiedere una rendita di vecchiaia» sul sito Internet della Cassa svizzera di compensazione (CSC): www.cdc.admin.ch

Durante il periodo di anticipazione bisogna continuare a versare contributi AVS?

Le persone che ricevono una rendita di vecchiaia anticipata continuano a essere assoggettate all’obbligo contributivo dell’AVS. Chi non è più professionalmente attivo deve eventualmente pagare contributi in qualità di persona senza attività lucrativa. I contributi versati durante il periodo di anticipazione vengono presi in considerazione per il calcolo definitivo della rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento. Per maggiori informazioni si veda l’opuscolo informativo 2.03 – Contributi delle persone senza attività lucrativa all’AVS, all’AI e alle IPG.

Informazioni di approfondimento

Ultima modifica 04.03.2024

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