Figli all’estero

Per i figli domiciliati all’estero gli assegni familiari vengono versati a condizione che ciò sia previsto da accordi internazionali.

Quando un assegno familiare viene esportato all’estero?

Per i figli domiciliati all’estero si ha diritto agli assegni familiari a condizione che ciò sia previsto da accordi internazionali.

Buono a sapersi

Gli assegni di nascita e di adozione non vengono esportati.

La famiglia vive in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS. Dove devono essere richiesti gli assegni familiari?

Nei rapporti con gli Stati dell’UE e dell’AELS si applica il principio del luogo di lavoro. Gli assegni familiari vanno cioè richiesti principalmente nello Stato in cui si esercita un’attività lucrativa (o so beneficia di indennità equivalenti come ad esempio la  disoccupazione), anche se l’avente diritto e/o i figli vivono in un altro Paese. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa e uno dei due lavora nel Paese in cui risiedono i figli, gli assegni devono essere richiesti in primo luogo dal genitore che lavora nel Paese in cui risiedono i figli. Se l’altro genitore lavora in un Paese in cui l’importo degli assegni familiari è più elevato (ad es. Svizzera), questo Paese versa la differenza corrispondente.

Come vengono calcolati gli importi differenziali all’estero?

Gli importi differenziali all’estero sono previsti soltanto per i cittadini svizzeri e per i cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS i cui figli risiedono in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS. Per il calcolo degli importi differenziali si utilizzano le valute e i tassi di conversione del caso. Il pagamento avviene con effetto retroattivo.

Distaccate un dipendente all’estero. Qual è l’effetto sul suo diritto agli assegni familiari?

Se in veste di datore di lavoro svizzero distaccate un lavoratore all’estero e questo è ancora assicurato presso l’AVS, il suo diritto agli assegni familiari viene adeguato al potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio.

Se il distacco avviene in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e il figlio interessato risiede in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si applica il regime più favorevole della convenzione di sicurezza sociale e, in particolare, non si compie alcun adeguamento al potere d’acquisto.

Cosa significa concretamente «adeguamento al potere d’acquisto»?

Questo adeguamento avviene soltanto per quei lavoratori che vengono distaccati in uno Stato che non fa parte né dell’UE né dell’AELS. Il diritto agli assegni familiari dei salariati interessati viene quindi adeguato al potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio secondo tre percentuali (33,33 %, 66,66 %, 100 %).

Ultima modifica 06.01.2023

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