Disposizioni cantonali

La legge federale sugli assegni familiari stabilisce gli importi minimi validi in tutto il territorio svizzero. I Cantoni possono tuttavia prevedere importi più elevati per gli assegni per figli e di formazione, nonché assegni per nascita e adozione. Inoltre, possono contare su un’ampia libertà di gestione per tutto ciò che riguarda l’organizzazione e il finanziamento degli assegni familiari.

Compensazione degli oneri tra le casse per gli assegni familiari

La maggior parte dei Cantoni prevede una compensazione degli oneri tra le casse d'assegni familiari presenti nello stesso Cantone. Tale compensazione serve per equilibrare, totalmente o in parte, i vari oneri finanziari delle singole casse. I Cantoni si avvalgono di vari modelli di calcolo.

Questa mappa mostra le norme in vigore in ogni Cantone in materia di compensazione degli oneri

Trasferimento di compiti

Diversi Cantoni hanno trasferito la riscossione dei contributi per vari fondi (ad es. fondi per formazione professionale, famiglia ecc.) alle casse d'assegni familiari. Le aziende e le succursali che operano in questi Cantoni sono assoggettate all’obbligo di contribuzione. Attualmente i seguenti Cantoni prevedono un contributo ad almeno un fondo cantonale:

Questa mappa mostra i compiti delegati alle casse d’assegni familiari in ogni Cantone

Finanziamento degli assegni familiari per le persone che non esercitano un’attività lucrativa

La maggior parte dei Cantoni finanzia interamente da sé gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. I seguenti Cantoni prevedono il versamento di un contributo da parte delle persone prive di attività lucrativa (una percentuale dei loro contributi AVS) per il finanziamento dei loro assegni familiari:

Questa mappa mostra la partecipazione al finanziamento degli assegni familiari per le persone che non esercitano un'attività lavorativa

Contributi CAF

La Cassa federale di compensazione per gli assegni familiari determina un’unica aliquota contributiva per ciascun Cantone. I contributi riscossi per il trasferimento di compiti e la compensazione degli oneri sono compresi nell’aliquota e non vengono fatturati a parte.

Ultima modifica 10.01.2023

Inizio pagina

https://www.eak.admin.ch/content/eak/it/home/Firmen/familienzulagen/kantonalebestimmungen.html