Indennità di adozione

Le persone che accolgono in adozione un bambino di età inferiore ai quattro anni hanno diritto ad un congedo di adozione di due settimane al massimo nel primo anno dalla data dell'accoglienza. Durante il congedo si ha diritto a un'indennità sostitutiva del reddito. L'indennità di adozione ammonta all'80 % del reddito medio dell’attività lucrativa che il genitore percepiva immediatamente prima dell'accoglienza del bambino, ma non supera i CHF 220 al giorno.

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Ultima modifica 09.01.2024

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