Indennità di paternità o congedo indennità per l’altro genitore

Nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio i padri esercitanti un’attività lucrativa nonché le mogli delle madri, considerate come l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC), hanno diritto a due settimane di congedo finanziato tramite l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. Per compensare la perdita di guadagno ricevono un’indennità pari all’80 % del reddito da lavoro medio soggetto all’AVS conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di CHF 220 al giorno.

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Ultima modifica 16.01.2024

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