Obbligo contributivo

L'assicurazione AVS deve essere garantita anche dopo il pensionamento. Pertanto è opportuno informarsi in anticipo riguardo agli effetti per l'AVS.

Con il pensionamento è possibile che l'obbligo di versamento dei contributi AVS rimanga invariato. In caso di mancato adempimento, si possono verificare lacune assicurative e una riduzione della rendita di vecchiaia. 

Devono essere versati contributi all'AVS anche dopo il pensionamento nei seguenti casi:

Pensionamento prima dell'età di riferimento

In caso di pensionamento anticipato, l'obbligo di versamento dei contributi in Svizzera permane fino al raggiungimento dell'età di riferimento. L'assicurato è responsabile della presentazione della relativa domanda alla cassa di compensazione. Ulteriori informazioni sono riportate nella rubrica Nessuna attività lucrativa.

Lavorare in età di riferimento

Le persone che continuano a svolgere un'attività lucrativa anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento devono continuare a versare contributi all'AVS, mentre sono esonerati dall'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione AD. Inoltre è prevista una quota esente di CHF 1'400 al mese o CHF 16'800 l'anno sul rispettivo reddito. Ciò significa che fino al suddetto limite i contributi AVS non sono da pagare.

Domande e risposte (FAQ)

Ultima modifica 22.03.2024

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