Indennità di assistenza

Se avete dipendenti con figli con gravi problemi di salute e che hanno dovuto interrompere il loro lavoro per prendersi cura di loro, potete presentare una domanda alla CFC.

Informazioni generali

La domanda può essere presentata alla cassa di compensazione competente non prima del primo giorno successivo al ritiro del mese precedente. Si applica il periodo di prescrizione di cinque anni.

Occorre presentare una richiesta per ciascun genitore, per l’intera durata del diritto alla prestazione. La richiesta deve contenere informazioni anche sull’altro genitore. I genitori indicano nella richiesta se si ripartiscono il congedo.

L’indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.

Importo dell'indennità

L’indennità ammonta all’80 % del reddito da lavoro medio (massimo CHF 220) conseguito dall’avente diritto immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo.

Si ha diritto a 98 indennità giornaliere entro un periodo quadro di 18 mesi dalla fruizione del primo giorno di congedo.

L’indennità giornaliera è ricalcolata se il salario determinante cambia durante la fruizione dei giorni di congedo.

L’indennità di assistenza non è integrata da assegni per i figli, assegni per l’azienda o assegni per spese di custodia.

L'indennità di assistenza si basa sulle regole generali di calcolo contenute nelle tabelle per la determinazione dell'indennità IPG.

Cassa di compensazione competente

La fissazione e il pagamento dell’indennità competono a una sola cassa di compensazione. Questo vale anche se i genitori si ripartiscono il congedo di assistenza.

Se entrambi i genitori chiedono di percepire la prestazione, la cassa di compensazione competente è quella cui è affiliato il genitore che fruisce del primo giorno di congedo indennizzato.

Per la fissazione e il pagamento dell’indennità è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi AVS sul reddito determinante per il calcolo dell’indennità. Di conseguenza, per i salariati è competente la cassa di compensazione cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro, mentre per i lavoratori indipendenti è competente quella cui questi pagano i contributi.

La cassa di compensazione resta competente anche se una persona cambia datore di lavoro e quest’ultimo non è affiliato alla stessa cassa di compensazione.

Informazioni supplementari sui moduli

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Informazioni di approfondimento

Ultima modifica 20.02.2024

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