Indennità di paternità a partire dal 01.01.2021

I padri esercitanti un’attività lucrativa hanno diritto a due settimane di congedo di paternità (al massimo 14 indennità giornaliere) nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Per compensare la perdita di guadagno ricevono un’indennità pari all’80 % del reddito da lavoro medio soggetto all’AVS conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di CHF 220 al giorno.

Informazioni sull'indennità di paternità

La richiesta può essere presentata alla cassa di compensazione competente non prima dell'ultimo giorno di congedo di paternità. La cassa di compensazione competente è quella che per ultima ha fatturato i contributi AVS/AI/EO sul reddito determinante del padre. Si applica il termine di prescrizione di cinque anni.

Insieme alla domanda deve essere fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di diritto civile tra il dipendente e il bambino. Di norma è sufficiente un documento dell’ufficio di stato civile o un documento equivalente.

Il calcolo e la determinazione sono analoghi all'indennità di maternità. Il pagamento viene effettuato unicamente al termine dell’intero periodo di congedo.

Se si cambia datore di lavoro durante il congedo paternità, il pagamento viene effettuato dalla cassa di compensazione del datore di lavoro presso il quale è stato effettuato l'ultimo giorno di congedo.

Ulteriori informazioni sui moduli:

  • Il formulario di richiesta per l'indennità di paternità deve essere utilizzato se esiste un unico contratto di lavoro.
  • Il modulo supplementare deve essere utilizzato in caso di più contratti di lavoro paralleli.
  • Il certificato del datore di lavoro deve essere utilizzato per gli ex dipendenti che prestano un servizio militare o civile più lungo.

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Informazioni di approfondimento

Ultima modifica 25.01.2023

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