Indennità di paternità o congedo indennità per l’altro genitore

Nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio i padri esercitanti un’attività lucrativa nonché le mogli delle madri, considerate come l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC), hanno diritto a due settimane di congedo finanziato tramite l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. Per compensare la perdita di guadagno ricevono un’indennità pari all’80 % del reddito da lavoro medio soggetto all’AVS conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di CHF 220 al giorno.

Richiesta e procedura

La richiesta può essere presentata alla cassa di compensazione competente non prima dell'ultimo giorno di congedo. La cassa di compensazione competente è quella che per ultima ha fatturato i contributi AVS/AI/IPG sul reddito determinante del padre o per l'altro genitore. Si applica il termine di prescrizione di cinque anni.

Insieme alla domanda deve essere fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di diritto civile tra il dipendente e il bambino. Di norma è sufficiente un documento dell’ufficio di stato civile o un documento equivalente.

Il calcolo e la determinazione sono analoghi all'indennità di maternità. Il pagamento viene effettuato unicamente al termine dell’intero periodo di congedo.

Se si cambia datore di lavoro durante il congedo, il pagamento viene effettuato dalla cassa di compensazione del datore di lavoro presso il quale è stato effettuato l'ultimo giorno di congedo.

Ulteriori informazioni sui moduli

  • Il formulario di richiesta per l'indennità di paternità o congedo indennità per l’altro genitore deve essere utilizzato se esiste un unico contratto di lavoro.
  • Il modulo supplementare deve essere utilizzato in caso di più contratti di lavoro paralleli.
  • Il certificato del datore di lavoro deve essere utilizzato per gli ex dipendenti che prestano un servizio militare o civile più lungo.

Domande/risposte dei vostri collaboratori

Informazioni di approfondimento

Ultima modifica 16.01.2024

Inizio pagina

https://www.eak.admin.ch/content/eak/it/home/Firmen/erwerbsersatz/vaterschaftsentschaedigung-ab-01-01-2021-fuer-firmen.html